Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Spunti in tema di forma dei contratti bancari (di Massimo Scarabello)


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Il tema che ci si propone di trattare è apparentemente specifico, ma consente di argomentare sui principi generali. I requisiti di forma dei contratti bancari (o, analogamente, finanziari) sono noti. Le fonti sono costituite dagli artt. 117 TUB e 23 TUF. La conseguenza, in caso di violazione delle prescrizioni formali, è la nullità, e la relativa eccezione è proponibile dal solo cliente (si tratta di una nullità di “protezione”). La nullità “di protezione” pone la regola che prescrive un determinato requisito a vantaggio di una sola parte del contratto. È una regola di evidente derivazione consumeristica. L’ordinamento individua una particolare “categoria” di soggetti più vulnerabili e le cui posizioni soggettive appaiono sinallagmaticamente più “deboli” e appresta una tutela rafforzata delle stesse, tutela che di volta in volta può assumere differenti caratteristiche, ma che in genere attinge alla categoria delle invalidità, sia pure con modalità operative talvolta differenti da quelle tipiche della categoria tradizionale. Ci si chiede dunque se la regola vada interpretata, alla luce della sua ratio e delle finalità di tutela per la parte per cui è prevista, e se il suo concreto atteg­giarsi nel rapporto debba essere conseguentemente ricostruito in base a questi criteri. Questa breve premessa per presentare il caso che ha prodotto una interpretazione “rigorosa” da parte della Corte di legittimità, con una pronuncia che invero è stata seguita immediatamente da altra che si muove nello stesso senso. Si tratta della nota Cass. n. 5919/2016. In quel caso si discuteva della validità di un contratto-quadro relativo a prodotti finanziari in cui la “copia” consegnata al cliente risultava firmata dal solo cliente e non dall’intermediario. Un fenomeno assai frequente, in realtà, sia nell’ambito finanziario che bancario. In quel caso il cliente aveva sollevato l’eccezione di nullità per difetto di forma del contratto, per derivarne richieste risarcitorie e restitutorie in ordine al contratto (esecutivo di quello quadro) relativo a titoli argentini. In casi simili (ossia quando era fatta valere la nullità per difetto di forma del contratto “monofirma”) l’orientamento giurisprudenziale tradizionale riteneva soddisfatto il requisito di forma, ad substantiam, alla ricorrenza, anche in via alternativa, di alcuni requisiti: 1) indicazione, nella copia cliente, dell’esi­stenza di un altro esemplare del documento, debitamente firmato; 2) produzio­ne in giudizio del contratto da parte della banca; 3) dichiarazione della [continua..]

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