Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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La competitività delle procedure di vendita nell'ambito delle eredità giacenti e delle eredità rilasciate (di Luciano M. Quattrocchio-Bianca M. Omegna)


SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La liquidazione individuale - 3. La liquidazione concorsuale


1. Premessa

Come è noto, il curatore dell’eredità giacente ha la funzione di amministrare – e, ove necessario, di liquidare – i beni ereditari, in attesa dell’eventuale accettazione da parte dei chiamati alla eredità. La disciplina dell’amministrazione dei beni ereditari, ai sensi dell’art. 531 c.c., è mutuata da quella propria dell’eredità beneficiata di cui agli artt. 484 ss. c.c.: in particolare, il curatore dell’eredità giacente deve dare corso al pagamento dei creditori e dei legatari, secondo il disposto dell’art. 495 c.c., ma non può effettuare pagamenti ed è tenuto ad attivare la procedura di liquidazione concorsuale in presenza di formale opposizione da parte dei creditori, ai sensi degli artt. 498 ss. c.c., ovvero di propria iniziativa, per effetto del richiamo di cui all’art. 503 c.c. Quanto alla liquidazione delle attività ereditarie, «la vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell’inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato, non disponga altrimenti»; e «la vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente» (art. 783 c.p.c.). Tale norma deve essere coordinata con l’art. 748 c.p.c., il quale prevede che «la vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori». Al proposito, il precedente art. 733 c.p.c. dispone che «se, nell’autorizzare la vendita di beni di minori (...), il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L’ufficiale designato per la vendita procede all’incanto con l’os­servanza delle norme degli articoli 534 e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale». Nella caso della liquidazione individuale, quindi, il curatore dell’eredità giacente deve dare corso alla vendita utilizzando un procedimento analogo a quello previsto per la vendita volontaria dei beni dei minori, nei limiti [continua ..]


2. La liquidazione individuale

2.1. Le modalità Come si è detto, la liquidazione individuale avviene ad opera del curatore dell’eredità giacente, previa autorizzazione del tribunale, in camera di consiglio ai sensi dell’art. 737 c.p.c., e quindi in composizione collegiale ex art. 50-bis, comma 2, c.p.c. L’art. 733 c.p.c., in tema di vendita dei beni dei minori, non stabilisce inderogabilmente che la vendita debba avvenire «ai pubblici incanti», ponendo tale possibilità come eventuale; con la conseguenza che – se il Tribunale autorizza la vendita senza prevedere il ricorso «ai pubblici incanti» – il curatore dell’e­redità giacente può dare corso alla liquidazione, in forma – per così dire – libera. 2.2. La liquidazione “libera” Il primo interrogativo che ci si deve porre è se la vendita senza il ricorso «ai pubblici incanti» sia veramente “libera” – secondo le norme della compravendita ordinaria (privatistica) – ovvero se debba effettuarsi con una procedura competitiva (anch’essa, come si vedrà, di natura privatistica). Il testo normativo sembra rimettere la scelta al tribunale, il quale è dunque libero di optare per la vendita senza il ricorso «ai pubblici incanti» e, in tale ambito, disponendo che il curatore dell’eredità giacente si limiti ad una vendita ordinaria ovvero dia corso ad una procedura competitiva. In realtà, la risposta all’interrogativo se la vendita possa avvenire secondo i criteri della vendita ordinaria ovvero nel rispetto dei crismi di una procedura competitiva pare debba essere ricercata nell’interesse sotteso alla liquidazione delle attività ereditarie, che va senza dubbio individuato nella ricerca della massimizzazione del risultato. Infatti, sia nell’ipotesi in cui l’asse ereditario abbia saldo (potenzialmente) positivo, nella quale verosimilmente i chiamati all’eredità saranno indotti ad accettare l’eredità, sia in quella in cui l’asse ereditario abbia saldo (potenzialmente) negativo, nella quale i creditori saranno soddisfatti soltanto parzialmente, l’interesse dei beneficiari dell’attività liquidatoria consiste nel maggior vantaggio (nel primo caso) o e nel miglior soddisfacimento (nel secondo). Ma se l’obiettivo dei [continua ..]


3. La liquidazione concorsuale