Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il trasferimento di azienda nel fallimento quale modalità di salvaguardia dei complessi aziendali e dei posti di lavoro (di Maurizia Giusta)


Trascrizione convegno del 23 marzo 2017 Il tema che mi è stato assegnato è il trasferimento d’azienda nel fallimento quale modalità di salvaguardia dei complessi aziendali e dei posti di lavoro, e la vendita dell’azienda, di rami d’azienda o di beni e rapporti in blocco. La materia viene disciplinata in modo analitico dall’art. 105 l. fall. e prima ancora nel programma di liquidazione previsto dall’art. 104-ter l. fall. quale documento di generale strategia liquidatoria da parte del curatore. Per quanto rileva ai fini dell’argomento qui trattato, il Curatore dovrà specificare anche in riferimento all’auspicabile mantenimento dell’impresa funzionante: lettera A) l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio del­l’impresa o di singoli rami d’azienda oppure l’opportunità di affittare a terzi l’azienda o singoli rami ai sensi dell’art. 104-bis; lett. D) la possibilità di cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami o di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco; lett. E) le condizioni della vendita dei singoli cespiti rinvenuti nel patrimonio del fallito. Da questa disciplina normativa emerge la volontà legislativa che la liquidazione debba tendere per quanto possibile alla conservazione dell’integrità e del valore dell’azienda o dei suoi rami, verificando l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio o di stipulare contratti di affitto con i terzi in vista della successiva cessione e solo ove questo non risulti praticabile si potrà procedere alla vendita dell’attività, in blocco o singolarmente. In questo ambito per meglio comprendere le strategie liquidatorie individuabili, dovrà essere innanzitutto indicata l’eventuale esistenza di un’azien­da funzionante con indicazione delle prospettive di alienazione unitaria o di riallocazione sul mercato. Oltre all’individuazione dei beni da realizzare devono essere riportate anche le modalità di liquidazione degli stessi che possono variare a seconda della tipologia dei beni che sono stati rinvenuti. Devono essere indicati i criteri di valutazione della convenienza delle diverse prospettive liquidatorie (cioè l’esercizio provvisorio, l’affitto o la vendita dell’azienda o di singoli rami o di singoli beni), con una comparazione delle stime eventualmente acquisite da esperti, esiti di sondaggi di mercato compiuti dal curatore, o di offerte già acquisite. La fase della stima e dell’adeguata valutazione dell’azienda nell’ambito di una procedura concorsuale è certamente delicata soprattutto in assenza di una chiara disciplina normativa e di una sostanziale incertezza sui metodi scientifici di valutazione del complesso aziendale. Nella prassi si tende a [continua..]

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