Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Le scritture contabili e le scritture giuridiche dell'impresa commerciale, la partita doppia e il piano dei conti, le rilevazioni correnti dell'esercizio (di Luciano M. Quattrocchio-Bianca M. Omegna, Aggregato di diritto commerciale presso l’Università di Torino – Dottore commercialista.)


Gli autori forniscono un’analisi delle scritture contabili e giuridiche dell’impresa commerciale. L’elaborato affronta il tema – innanzitutto – dal punto di vista civilistico, attraverso l’individuazione dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e del contenuto di queste ultime, nonché la descrizione delle modalità di tenuta e di conservazione delle stesse. Successivamente, gli autori offrono un approfondimento in ottica tributaria, prendendo in rassegna i diversi regimi fiscali attualmente in vigore. Completa l’indagine un’analisi della disciplina sanzionatoria in caso di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili.

The authors explain an analysis of the business enterprise’s accounting and legal entries. The paper deals with the issue – first of all – from a civil point of view, through the identification of the subjects obliged to keep the accounting records and their contents, as well as the description of how they are kept and preserved. Subsequently, the authors offer an in-depth analysis from a tax perspective, by reviewing the various tax regimes currently in force. An analysis of the sanctions framework in the event of omitted or irregular keeping of the accounting records completes the investigation

Keywords: accounting entries and legal entries – tax regimes– sanctions framework.

SOMMARIO:

1. L’ordinamento civilistico - 2. L’ordinamento tributario - 3. La disciplina sanzionatoria


1. L’ordinamento civilistico

1.1. L’obbligo L’art. 2214 c.c. prevede l’obbligo, per l’imprenditore commerciale (non piccolo), di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, oltre alle altre scritture contabili richieste dalla natura dell’attività svolta (aspetto qualitativo) e dalla dimensione dell’impresa (aspetto quantitativo). 1.2. I soggetti obbligati L’obbligo di tenuta e di conservazione delle scritture contabili fa capo al­l’imprenditore commerciale, mentre ne è esonerato il piccolo imprenditore: l’art. 2214, comma 3, c.c. stabilisce, infatti, che «queste disposizioni non si applicano ai piccoli imprenditori». Sono, inoltre, obbligate a tenere le scritture contabili tutte le società di forma commerciale (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.), indipendentemente dal tipo di attività esercitata. 1.3. Il contenuto Le scritture contabili si distinguono in: • obbligatorie per tutti gli imprenditori (commerciali, non piccoli); • obbligatorie solo per alcuni tipi di imprenditori, in relazione alla natura e alla dimensione dell’impresa; • facoltative. Le prime sono obbligatorie per tutti gli imprenditori commerciali (non piccoli), senza distinzione: rappresentano, come dice la Relazione Ministeriale (n. 911), il contenuto minimo dell’obbligo di tenuta della contabilità. Esse sono nominativamente indicate dal Codice civile: il libro giornale e il libro degli inventari (oltre alle scritture giuridiche). Le seconde sono obbligatorie solo per alcuni soggetti. Il Codice civile non le indica nominativamente; sono, invece, previste da leggi speciali (generali: es. norme tributarie; di settore: es. banche e assicurazioni). 1.4. Le scritture contabili nominate Il libro giornale è un registro cronologico che deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa (acquisti, vendite, incassi, pagamenti). Devono trovarvi obbligatoriamente indicazione: • la data dell’operazione; • la descrizione dell’operazione; • la rappresentazione dell’operazione; • l’importo dell’operazione. Le registrazioni devono avvenire entro il termine perentorio – previsto dalla legge fiscale – di 60 giorni, decorrenti dalla data in cui l’impresa ha effettuato l’operazione o da quella in [continua ..]


2. L’ordinamento tributario

2.1. L’obbligo La normativa fiscale di riferimento è contenuta nel d.P.R. n. 600/1973. Gli obblighi sono differenti a seconda della natura del soggetto (imprenditore, professionista, ecc.) e del regime contabile adottato (per obbligo o per scelta). Ai fini fiscali sono presenti quattro regimi da cui derivano obblighi distinti in termini di scritture contabili: • il c.d. “regime ordinario”, previsto dagli art. 13 ss. del d.P.R. n. 600/1973; • il c.d. “regime semplificato”, previsto dagli artt. 18 ss. del d.P.R. n. 600/1973; • il c.d. “regime forfetario”, previsto dall’art.1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014; • il c.d. “regime dei minimi”, previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 (poi abrogato). 2.2. I soggetti L’art. 13 del d.P.R. n. 600/1973 definisce dettagliatamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che sono: • le società soggette ad Ires (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione); • gli enti pubblici e privati diversi dalle società soggette ad Ires, nonché i trust, residenti in Italia, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’eserci­zio di attività commerciali; • le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; • le stabili organizzazioni di società ed enti non residenti nel territorio dello Stato; • le s.n.c., le s.a.s. e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986; • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 917/1986; • le imprese di allevamento di animali che eccedono i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917/1986; • le imprese esercenti attività agricole che si avvalgono dei regimi forfetari di cui all’art. 56-bis del d.P.R. n. 917/1986; • le imprese esercenti attività di agriturismo di cui all’art. 5 della legge n. 413/1991; • le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.P.R. n. 917/1986; • le società o [continua ..]


3. La disciplina sanzionatoria