Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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L'informativa di bilancio del contratto di leasing (di Guido Giovando)


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Il bilancio di esercizio può assumere diverse rappresentazioni a seconda che si tratti di una società di capitali o di una società di persone. Il bilancio di una società di persone o ditta individuale non è regolamentato né soggetto a deposito al registro imprese, se invece si tratta di una società di capitali, il bilancio è regolamentato ed è soggetto al deposito nel registro imprese. Il bilancio delle società di capitali può essere redatto secondo i principi contabili internazionali o i principi contabili nazionali e la rappresentazione in bilancio del contratto di leasing e la sua informativa differisce significativamente adottando i principi contabili nazionali da quelli internazionali. Il d.lgs. n. 38/2005 disciplina, in maniera puntuale, i soggetti obbligati e i soggetti che ne hanno la facoltà di adozione dei principi contabili internazionali. Con estrema semplificazione, rimandando per una puntuale trattazione all’art. 2 del citato d.lgs. n. 38/2005, possiamo dire che sono tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali le società quotate in borsa, le banche, le assicurazioni e le società finanziarie. Ne hanno, invece, la facoltà tutte quelle società che hanno l’obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria. Per differenza le società di modeste dimensioni sono obbligate a fare il bilancio secondo il codice civile, ai sensi degli artt. 2435-bis e 2435-ter, in forma abbreviata o con le previsioni previste per le micro-im­prese, se rispettati i limiti previsti. Secondo i principi contabili nazionali sotto il profilo contabile e di informativa di bilancio, il contratto di leasing viene trattato diversamente se è un leasing operativo o se è un leasing finanziario. Il leasing operativo è una locazione che permette di utilizzare il bene per il periodo di tempo previsto dal contratto e che al termine prevede la restituzione del bene o la rimodulazione del contratto. Il leasing finanziario, invece, è uno contratto che permette di finanziare l’acquisto del bene e con il quale è previsto il diritto di riscatto del bene alla scadenza del contratto. Un’operazione di locazione viene definita, dall’art. 2427, n. 22, c.c., come locazione finanziaria, quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati. I tre protagonisti del contratto di leasing finanziario sono: – il soggetto conduttore (locatario), cioè colui che ha bisogno di un bene, che lo identifica e che lo utilizza nell’ambito dell’esercizio di un’impresa; – il fornitore del bene; – il concedente (locatore), ovvero la società di leasing che acquisterà dal fornitore indicato dal [continua..]

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