Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il contratto di leasing nel diritto commerciale (di Maurizio Irrera)


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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La fattispecie - 3. Gli altri profili della disciplina - 4. Il dato statistico - 5. Il “laboratorio” autovetture


1. Premessa

Fino a qualche tempo fa il leasing rappresentava il prototipo dei contratti atipici. Ad onor del vero, vi erano segmenti regolamentati (si pensi alla disciplina prevista dall’art. 72-quater, l. fall.), ma non esisteva un quadro normativo organico e completo. Il panorama è, di recente, mutato; attraverso l’art. 1, commi 136-140 della c.d. “Legge Concorrenza” del 2017 (l. 4 agosto 2017, n. 124, entrata in vigore il 29 agosto 2017), il legislatore ha dettato una disciplina ad hoc che regolamenta molti profili del tipo contrattuale in questione.


2. La fattispecie

Il comma 136 dell’art. 1, l. n. 124/2017 contiene la definizione legislativa del leasing (rectius: della locazione finanziaria), qualificato come “il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 Tub, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”. Già ad una prima lettura, emergono alcuni profili. Il primo, che costituisce nient’altro che una conferma di un dato già presente nell’ordinamento finanziario, è che il leasing rappresenta, quanto ovviamente alla parte concedente, un’attività riservata, come è noto, agli intermediari finanziari iscritti e, naturalmente, alle banche; va, tuttavia, osservato che, pur essendo le banche i soggetti che primariamente si occupano di attività finanziarie lato sensu intese, nella realtà l’attività di leasing è monopolizzata da società specializzate che si occupano esclusivamente, appunto, della concessione di leasing; società che, peraltro, appartengono spesso a gruppi bancari. Appare confermato, in secondo luogo, il mero scopo di finanziamento sotteso alla conclusione di tali operazioni. Le società di leasingnon incidono in alcun modo sulla scelta del bene, né assumono alcun rischio relativo al bene medesimo: si tratta, infatti, di operazioni in cui l’utilizzatore trova da sé il bene a cui è interessato, che gli viene fornito dal cedente. Ed è solo a questo punto che interviene la società di leasing, la quale si occupa unicamente dell’in­termediazione di carattere finanziario, al fine di favorire la conclusione dell’o­perazione, acquistando il bene dal cedente e mettendolo – dietro pagamento dei canoni di leasing – a disposizione dell’utilizzatore, che al termine del periodo [continua ..]


3. Gli altri profili della disciplina

L’art. 1, comma 137, l. n. 124/2017 contiene la disciplina del c.d. “grave inadempimento” dell’utilizzatore: la norma si applica, con tutta evidenza, agli inadempimenti che non sono collegati da una dichiarazione di fallimento da parte dell’utilizzatore, ma la nozione di “grave inadempimento” impiegata dal legislatore è, in buona sostanza, sovrapponibile a quella di cui all’art. 72-quater legge fall. Recita la disposizione legislativa: “costituisce grave inadem­pimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per il leasing immobiliare ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.” Il legislatore, quindi, ha ritenuto opportuno definire con esattezza la gravità dell’ina­dempimento, per evitare che le parti potessero contrattualmente pattuire, ad esempio, che il semplice mancato pagamento di una rata rappresentasse grave inadempimento. Non è peraltro chiaro se la norma in esame esaurisca tutte le ipotesi di grave inadempimento del contratto o se, al contrario, vi possano essere altri gravi inadempimenti che legittimano la società di leasing alla risoluzione del contratto. Credo che quest’ultima sia l’ipotesi più corretta: l’inadempimento di carattere pecuniario costituisce senza dubbio la fattispecie più comune nel campo delle obbligazioni, ed è questo il motivo per cui il legislatore ne ha prevista un’espressa disciplina; tuttavia, ritengo che non si possa escludere la presenza di un inadempimento grave relativamente ad altri profili non strettamente collegati al pagamento dei canoni, come ad esempio, il mancato svolgimento di attività di manutenzione del bene o l’abbandono del medesimo. Tanto premesso in ordine alla nozione di “grave inadempimento”, occorre interrogarsi su quali siano le conseguenze che si verificano in seguito al suo verificarsi”. Ci si domanda, in primo luogo, se esso attribuisca alla società di leasing la facoltà di domandare la risoluzione del contratto o se la disposizione di legge non configuri addirittura una sorta di clausola risolutiva espressa. Non mi pare che la lettera della norma sia decisiva in un senso o [continua ..]


4. Il dato statistico

Terminata l’analisi normativa, può essere di interesse provare ad ipotizzare quale sia il suo impatto sulla prassi operativa. A tal fine, è utile verificare, in concreto, quali siano i beni più comuni oggetto di locazioni finanziarie. Secondo ASSILEA, Associazione Italiana Leasing (i dati sono del 2016), sul valore economico totale di tutti i leasing stipulati in Italia, ben il 43% è rappresentato da leasing di autovetture; il 36% sono i cosiddetti leasing strumentali, ossia per attrezzature funzionali ad un’attività produttiva o professionale, mentre per il 18,4% si tratta di leasing immobiliari; se si guarda, invece, non al valore economico, ma al numero dei contratti, risulta che addirittura il 63% dei contratti di leasing riguarda autovetture, il 35% sono leasing strumentali, mentre i leasing immobiliari sono lo 0,9%. La differenza di percentuale nella prima e nella seconda rilevazione, quanto al leasing immobiliare, si spiega, evidentemente, in ragione dell’elevato valore dei beni in questione, ma, sotto il profilo numerico, solo uno su cento dei contratti di leasing stipulati in Italia riguarda immobili. L’esposizione di questi dati consente di cogliere le implicazioni che ogni si possono incontrare nella quotidiana pratica degli affari. Pur non essendo un campo oggetto di grande interesse scientifico, il mercato dell’automobile è, ad oggi, il settore in cui si fa un utilizzo prevalente della locazione finanziaria. Ed è, anche per questo, certamente un settore interessante per verificare le ricadute applicative della nuova disciplina in materia di leasing. Per esempio, come si è visto, nel nuovo quadro normativo è previsto (cfr. art. 1, comma 137, l. n. 124/2017) che, a fronte della risoluzione per inadempimento, sorga l’obbligo di vendere il bene in leasing e di venderlo alle migliori condizioni di mercato possibili; il mercato dell’automobile è un buon esempio di un settore in cui vi è una sorta di garanzia sull’appropriatezza delle condizioni di mercato in caso di vendita o ricollocazione del bene, poiché il concedente si attiene, di fatto, ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati, quali Quattroruote ed Eurotax. Ma il “banco di prova” della [continua ..]


5. Il “laboratorio” autovetture