Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

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Il fondo patrimoniale e la società semplice di famiglia (di Francesco Pene Vidari)


Quando si parla di gestione del patrimonio ed in particolare del patrimonio di famiglia, in realtà si parla fondamentalmente di due cose: la protezione del patrimonio e il suo passaggio. La parte dedicata all’amministrazione attiva non è di competenza del giurista ma di altri professionisti. L’obiettivo più frequente del cliente è quello di organizzare i propri beni, fondamentalmente quelli di famiglia, intestandoli a un soggetto o a una struttura giuridica. Il soggetto che si approccia a questi temi come il magistrato nella fase patologica, il notaio nella costruzione, il commercialista nell’ideazione o l’avvo­cato nel ruolo di difensore, deve innanzitutto comprendere per quale soggetto si domanda la protezione del patrimonio. Da un punto di vista tecnico sapere se il creditore potenziale è un coniuge o un terzo ha una sua rilevanza, anche perché l’atteg­giamento concreto del creditore, a seconda che sia un creditore istituzionale o un privato, comporta quale conseguenza il privilegiare un determinato strumento rispetto ad un altro. Bisogna tener presente il momento in cui si opera e verificare chi è il “nemico potenziale”. Successivamente vi è un tema di valutazione del rischio anche perché qualunque strumento venga consigliato, ha un suo costo transattivo di costruzione, specie se un soggetto deve “traslare” i beni che sono già di sua proprietà. Inevitabile l’analisi costi benefici al fine di effettuare un trasferimento con lo strumento giuridico più idoneo sotto questo aspetto. In materia di trusts, la fiscalità del passaggio dal trustsee al beneficiario è una questione di non facile soluzione tant’è che la Cassazione ha dato diverse soluzioni. Con le aliquote della donazione in funzione del rapporto di parentela vi è l’esenzione nei confronti di un beneficiario coniuge o figlio fino al milione. Per un cliente c’è una bella differenza di costi a seconda dell’aliquota di legge da applicare. In funzione del potenziale rischio concreto bisogna fare delle valutazioni altrettanto concrete. Allo stesso modo le valutazioni devono tenere presente la tipologia di beni in quanto le regole di circolazione della ricchezza e i conflitti conseguenti a questioni proprietarie mutano in ragione della natura del bene. Il bene mobile viaggia con la regola tradizionale del possesso vale titolo ex art. 1153 c.c. Se la ricchezza è rappresentata da un quadro risulta semplice spossessarsene: lo si consegna fisicamente a un altro soggetto che provvede a nasconderlo in modo tale che il creditore avrà dei problemi pratici nel recuperarlo. In Italia I beni mobili registrati, così come gli immobili, attengono al regime di circolazione in base al quale “vince” chi trascrive per primo. Dopodiché vi [continua..]

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