Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/01/2019 - Il rimborso all’Agente della Riscossione delle spese di insinuazione è riconosciuto, per estensione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/99

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 ottobre 2018, n. 30116, depositata il 21 novembre 2018, è stata chiamata ad esprimersi in merito all’ammissione al passivo fallimentare del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia) e ha formulato il principio generale secondo il quale le spese sostenute dall’Agente della Riscossione per l’insinuazione allo stato passivo fallimentare devono essere ammesse e, inoltre, devono essere ammesse in via chirografaria. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha fornito due importi delucidazioni: anzitutto ha evidenziato che, al fine dell’ammissibilità al passivo fallimentare, è sufficiente che il credito vantato dall’Agente della Riscossione sia dimostrato tramite gli estratti di ruolo senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale. In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha sottolineato che all’Agente della Riscossione spetta il rimborso – in via chirografaria – delle spese sostenute per l’ammissione al passivo fallimentare, in quanto trattasi di spese di natura concorsuale, le quali, per estensione, devono essere ammesse al passivo ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/99.