Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Ripartizione dell’onere della prova nel reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La V Sezione Civile della Cassazione con l’Ordinanza 12853/2022 del 22 aprile è tornato ad occuparsi di un evergreen del nostro panorama tributario, ovvero la tematica connessa alle fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti. Nell’Ordinanza in oggetto i Supremi Giudici nazionali, ricordano come “[…] questa Corte ha precisato, in tema di riparto dell’onere della prova, che, nell’ambito di una frode carosello o meno, l’Amministrazione ha l’onere di provare solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ossia la sua non operatività, oltre che la consapevolezza del destinatario di essere parte di un’evasione, anche in via presuntiva in quanto avrebbe dovuto conoscere l’inesistenza del contraente, dovendo poi provare il contribuente di aver rispettato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità, essendo irrilevante la regolare contabilità, la regolarità dei pagamenti, e anche la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. 20 aprile 2018 n. 9851).” Il fulcro centrale della questione, tanto per le fatture oggettivamente inesistenti quanto per quelle soggettivamente tali, è la consapevolezza che deve risiedere in capo ai soggetti che, presuntivamente, partecipano al disegno criminoso: consapevolezza che può essere sì provata in via presuntiva, come ci ricorda la stessa Suprema Corte nell’Ordinanza in commento, ma sempre secondo i canoni di cui all’art. 2729 CC e pertanto “devono essere ravvisati per presunzioni aventi non già una probabilità purchessia, ma una probabilità che sopravanzi con elevato scarto le ipotesi fattuali concorrenti”.