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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16800 del 2 maggio 2022, ha chiarito l’imprenditore che utilizza fatture false risponde solo di frode fi scale e non concorre nel reato di emissione di documenti per operazioni inesistenti. Al più, potrà concorrere come istigatore ai sensi dell’articolo 110 del codice penale. Nel caso di specie, la S.C., ha accolto il ricorso di Stefano Ricucci, noto imprenditore romano indagato nell'ambito di una maxi frode fiscale, la cui condanna è stata annullata con rinvio ai Giudici Territoriali di Firenze che dovranno rivalutare il caso alla luce delle nuove prove rinvenute. Sul piano strettamente giuridico, gli Ermellini hanno evidenziato come «in tema di reati tributari, la disposizione prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, al fine di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, esclude la configurabilità del concorso di chi emette la fattura per operazioni inesistenti nel reato di chi se ne avvale e viceversa, non impedisce il concorso nell'emissione della fattura, secondo le regole ordinarie dell’art. 110 cod. pen., di soggetti diversi dall'utilizzatore». In sintesi, per la S.C., “il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 C.P. (id: istigazione), non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 74/2000”, ribadendo che in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, prevista dal medesimo decreto, il regime previsto dal suddetto articolo 9, che esclude la possibilità di concorso reciproco fra il reato previsto dall'art. 2 e quello previsto dall'art. 8, ha la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, ma non introduce alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, fissati dall'art. 110 C.P.