argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: credito professionale - ammissione al passivo - liquidazione delle spese giudiziali
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 27 aprile 2022, n. 15244, depositata il 12 maggio 2022, ha chiarito che i princìpi generali dettati in tema liquidazione delle spese giudiziali trovano applicazione anche nel procedimento di ammissione – da parte del giudice delegato – dei compensi insinuati al passivo del fallimento. In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte, in un giudizio di opposizione allo stato passivo, ha affermato che deve ritenersi estensibile all’accertamento del credito professionale in sede fallimentare il principio che pone in capo al giudice un onere di motivazione della sua decisione solo nel caso in cui la liquidazione del compenso operata si discosti dai valori minimi e massimi indicati nel D.M. 140/2012; al contrario, la liquidazione discrezionale del giudice, che si attesta tra il minimo e il massimo, non è sindacabile in sede di legittimità.