Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Assistenza nella procedura di concordato preventivo: impossibile riconoscere un unico compenso al commercialista e all’avvocato.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 22 febbraio 2022, n. 14181, depositata in data 5 maggio 2022, ha escluso la possibilità che, in sede di ammissione al passivo, possa essere riconosciuto un unico compenso al commercialista e all’avvocato che hanno assistito una società (poi fallita) nella procedura di concordato preventivo, ancorché nella domanda di ammissione al passivo siano indicate le medesime attività e i professionisti non abbiano provato di aver svolto attività fra loro differenti. Tale orientamento trova la propria ragion d’essere nelle differenze tra le competenze professionali del commercialista e dell’avvocato, differenze da considerarsi in re ipsa. La Suprema Corte chiarisce, infine, che deve essere riconosciuta natura prededucibile anche al credito per cassa di previdenza e IVA, in quanto derivante, al pari dell’onorario, dalla prestazione svolta e strumentale alla procedura concordataria.