argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 25 ottobre 2018, ha affermato che, in caso di risoluzione di un contratto di leasing – sia esso traslativo o di godimento – in epoca antecedente l’ammissione del locatario alla procedura di concordato preventivo, trova comunque applicazione l’art. 72-quater l.f. e non l’art. 1526 c.c. – disciplinante la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà –, che prevede, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del locatario, la restituzione delle rate riscosse dal locatore e il riconoscimento in capo a quest’ultimo di un equo compenso per l’uso della cosa.