Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/02/2022 - Prestiti garantiti da SACE e ammissione al passivo del credito restitutorio.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 27 ottobre 2021, n. 1453, depositata il 18 gennaio 2022, ha stabilito che deve ritenersi applicabile l’art. 9 del d.lgs. 123/1998, in tema di revoca dei finanziamenti pubblici alle imprese, anche al sostegno erogato da SACE – Sezione Speciale per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione – sotto forma di garanzia. Nello specifico, la Suprema Corte ha precisato che il fallimento del beneficiario della misura di sostegno de qua determina l’automatica perdita del beneficio e l’insorgere del credito restitutorio dell’Ente, con diritto per quest’ultimo di insinuarsi al passivo del fallimento. La Corte di Cassazione ha, sul tema, chiarito che la revoca del beneficio non ha natura costitutiva, di talché il credito restitutorio esiste e ha carattere concorsuale anche se la revoca è intervenuta successivamente all’apertura del fallimento. Infine, per le considerazioni sopra svolte, deve riconoscersi al credito di SACE il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998.