Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2019 - Il legale della società che ha consegnato all’amministratore unico le somme derivanti dall’attività di recupero crediti non è responsabile per la successiva condotta distrattiva dell’organo amministrativo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 settembre 2018, n. 31231, depositata il 4 dicembre 2018, ha affermato che il legale di una società successivamente dichiarata fallita, il quale abbia consegnato direttamente all’amministratore – in contanti o con assegni – la somma corrispondente a quanto ottenuto dall’attività di recupero crediti, non è responsabile per la successiva condotta distrattiva posta in essere dall’amministratore della società. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2475-bis c.c., all’amministratore unico delle società di capitali è conferita la rappresentanza generale, nell’ambito della quale rientra la possibilità di ricevere pagamenti per conto della società stessa, con l’obbligo successivo di riversarli nelle casse sociali. Di conseguenza, come avvenuto nel caso de quo, qualora il legale si sia fatto rilasciare apposita quietanza dell’avvenuta consegna all’amministratore delle somme derivanti dal recupero del credito, non è considerato responsabile per non aver impedito la successiva condotta distrattiva dell’amministratore.