argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 settembre 2018, n. 31231, depositata il 4 dicembre 2018, ha affermato che il legale di una società successivamente dichiarata fallita, il quale abbia consegnato direttamente all’amministratore – in contanti o con assegni – la somma corrispondente a quanto ottenuto dall’attività di recupero crediti, non è responsabile per la successiva condotta distrattiva posta in essere dall’amministratore della società. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2475-bis c.c., all’amministratore unico delle società di capitali è conferita la rappresentanza generale, nell’ambito della quale rientra la possibilità di ricevere pagamenti per conto della società stessa, con l’obbligo successivo di riversarli nelle casse sociali. Di conseguenza, come avvenuto nel caso de quo, qualora il legale si sia fatto rilasciare apposita quietanza dell’avvenuta consegna all’amministratore delle somme derivanti dal recupero del credito, non è considerato responsabile per non aver impedito la successiva condotta distrattiva dell’amministratore.