Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Accertamento della consecuzione tra procedura anche ad opera del giudice dell’opposizione.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 giugno 2021, n. 24056, depositata il 6 settembre 2021, ha affermato che il mancato accertamento, nella sentenza dichiarativa di fallimento, della consecuzione tra la precedente procedura di concordato preventivo e il fallimento dichiarato non preclude che l’unitarietà della situazione di insolvenza alla base delle due procedure possa essere accertata in un momento successivo. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento – per la prima volta – della consecutio procedurarum ad opera del giudice dell’opposizione allo stato passivo, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione di un creditore il cui credito ipotecario veniva ammesso in via chirografaria in quanto l’ipoteca legale risultava essere stata iscritta in un momento successivo all’apertura della procedura concordataria.