Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

05/10/2021 - Il mancato deposito dell’elenco dei creditori determina l’inammissibilità della domanda di concordato con riserva.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: concordato con riserva - omesso deposito - inammissibilità

La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’8 marzo 2021, n. 22454, depositata il 6 agosto 2021, ha affermato che l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti rappresenta, ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f., un requisito di ammissibilità della domanda di concordato preventivo con riserva. Pertanto, l’omesso deposito da parte del debitore comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda per radicale carenza informativa iniziale. Anche in tale caso, il tribunale deve convocare, ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.f. il debitore, affinché quest’ultimo possa svolgere le proprie difese.