argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 12 ottobre 2020, n. 22290, ha affermato che il decreto del giudice del registro delle imprese con il quale viene ordinata la cancellazione della cancellazione della società – iscritta in precedenza – fa venire meno l’estinzione della società, con effetto retroattivo. Si deve pertanto presumere, fino a prova contraria, che l’estinzione della società non si sia mai verificata e che l’attività d’impresa non sia stata interrotta; la natura dichiarativa della pubblicità del decreto, iscritto al registro delle imprese, comporta che lo stesso sia opponibile a terzi salvo prova contraria e, quindi, che non sussiste il termine previsto dall’art. 10 l.f. per la dichiarazione di fallimento della società.