Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Le disposizioni di cui all’art. 43, comma 3, l.f. trovano applicazione anche ai casi di interruzione del processo dovuti al ritorno in bonis della società fallita

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 novembre 2018, n. 31473, depositata il 5 dicembre 2018, ha chiarito che, nel caso di revoca del fallimento e ritorno in bonis della società fallita, fa seguito l’interruzione del processo per il venir meno della capacità processuale del curatore, con applicazione simmetrica dell’art. 43, comma 3, l.f.. La Suprema Corte precisa che l’effetto interruttivo del processo preclude ogni ulteriore attività processuale e il termine trimestrale per la riassunzione decorre dalla notifica – da parte di chi legittimamente può proseguire il giudizio – dell’evento interruttivo alla parte interessata alla riassunzione.