Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Facoltà del giudice di non tenere conto dei bilanci non approvati e non depositati presso il registro delle imprese al fine della valutazione dei requisiti di non fallibilità

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 novembre 2018, n. 33091, depositata il 20 dicembre 2018, ha affermato che nel caso in cui l’imprenditore non abbia depositato i bilanci sociali relativi agli ultimi tre esercizi e successivamente ne venga dichiarato il fallimento, rimane in capo all’imprenditore l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 l.f.. Nel caso di specie, la Suprema Corte – esprimendosi in merito al ricorso ex art. 18 l.f. presentato dall’imprenditore avverso la sentenza dichiarativa di fallimento – ha chiarito che, al fine della valutazione dei requisiti di non fallibilità, devono essere presi in considerazione gli ultimi tre bilanci approvati e depositati presso la Camera di Commercio, in quanto provvisti di data certa e, pertanto, attendibili. In caso contrario, il giudice ha la facoltà – con decreto motivato – di non tenere conto dei bilanci prodotti dall’imprenditore e di ritenerli inattendibili.