Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Alle Sezioni Unite l’onere di chiarire se le pene accessorie, così come determinate dalla nuova formulazione prevista dalla Corte Costituzionale a seguito della Sentenza n. 222/2018, ricadono sotto la disciplina di cui all’art. 37 del codice penale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 dicembre 2018, n. 56458, depositata il 14 dicembre 2018, è stata chiamata ad esprimersi con riguardo alle pene accessorie applicabili ai reati di bancarotta ed ha affermato che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 216, ultimo comma, l.f. da parte della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 222 del 2018, si pone ora un problema per ciò che concerne la modalità di determinazione delle pene accessorie. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come, conseguentemente alla nuova formulazione dell’art. 216, ultimo comma, l.f. derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale, tali pene sarebbero ora assoggettate alla disciplina di cui all’art. 37 c.p., il quale – riferendosi a pene accessorie la cui durata non è espressamente determinata – creerebbe a sua volta un nuovo automatismo nella determinazione delle stesse. Da qui, la necessità di rivedere la sentenza della Corte di Cassazione in questione, richiedendo l’intervento delle Sezioni Unite al fine di chiarire se le pene accessorie così come determinate dalla nuova formulazione prevista dalla Corte Costituzionale debbano essere intese come non predeterminate e quindi assoggettate alla disciplina di cui all’art. 37 c.p. o, diversamente, le stesse debbano essere ritenute predeterminate e, pertanto, essere assoggettate al potere discrezionale del giudice ai sensi dell’art. 133 c.p..