Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/10/2020 - Non č un creditore privilegiato l'importatore nei confronti dello spedizioniere fallito che non ha provveduto al pagamento dei tributi doganali

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: ammissione al passivo - creditore chirografario - importatore e spedizioniere

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 3 dicembre 2019, depositata il 4 febbraio 2020, n. 2454, ha chiarito come, nel caso in cui l’importatore abbia versato importi allo spedizioniere doganale, per il pagamento di tributi, e quest’ultimo non abbia curato il pagamento e venga poi dichiarato fallito, essendo lo spedizioniere un mero mandatario, l’importatore potrà essere ammesso al passivo fallimentare, per il credito vantato, in via chirografaria. La Suprema Corte, infatti, ha precisato che lo spedizioniere non è un condebitore dell’importatore nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, ma solo un soggetto legittimato al pagamento di un debito doganale non proprio, bensì altrui (ossia dell’importatore).