Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - In caso di organo collegiale la verbalizzazione della decisione di presentare la proposta di concordato deve essere a cura del notaio

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: proposta di concordato - corte di cassazione

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 settembre 2018, n. 29741, depositata il 19 novembre 2018, ha fornito molteplici chiarimenti con riguardo alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni. Anzitutto, la Suprema Corte ha affermato che il decreto di omologazione emesso dal tribunale è immediatamente esecutivo e, pertanto, il liquidatore giudiziale è fin da subito investito delle sue funzioni: da ciò consegue che la costituzione in appello di questi, al fine di chiedere la conferma dell’omologazione del concordato, non rende nullo il giudizio di opposizione all’omologa. La Corte di Cassazione ha altresì fornito un ulteriore chiarimento, ossia che nelle società di capitali, qualora l’organo amministrativo deliberi in composizione collegiale, la decisione di presentare la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo deve sempre essere assunta mediante verbalizzazione curata da un notaio e che – entro i trenta giorni successivi – la decisione deve essere iscritta nel registro delle imprese. Nel caso, invece, si tratti di un organo monocratico è sufficiente una generica determina di proporre il concordato. Infine, ha evidenziato la Suprema Corte, è possibile presentare modifiche alla proposta concordataria, ancorché sia pendente il procedimento di revoca del concordato ai sensi dell’art. 173 l.f.: la ragione risiede nell’art. 175, comma 2, l.f. – nella sua versione anteriore alla riforma introdotta dal d.l. n. 83 del 2015 – che riconosce tale possibilità fintanto che le operazioni di voto non siano iniziate.