Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Il fallimento di una società può essere dichiarato ancorché sia stato disposto il sequestro penale preventivo dei beni ex art. 321 c.p.p.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 settembre 2018, n. 30505, depositata il 23 novembre 2018, è stata chiamata ad esprimersi nell’ambito di un reclamo ex art. 18 l.f. presentato da una società fallita avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ed ha affermato che una società può essere dichiarata fallita ancorché sia stato disposto il sequestro penale preventivo dei suoi beni ai sensi dell’art. 321 c.p.p. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha anzitutto evidenziato che la procedura che conduce alla dichiarazione di fallimento ha come obiettivo quello di accertare lo stato di insolvenza e che, pertanto, il sequestro preventivo dei beni della società non impedisce la dichiarazione di fallimento. In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha precisato che né la confisca ai sensi dell’art. 2-ter della l. n. 575 del 1965, né il sequestro integrale di tutti i beni della società è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento. Infine, sottolinea la Suprema Corte, la nomina di un custode giudiziario non priva gli amministratori delle proprie funzioni per ciò che non concerne la gestione del patrimonio della società.