Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - E’ integrato il reato di bancarotta fraudolenta post fallimentare, nel caso in cui il fallito tenga per sé i guadagni della propria attività senza autorizzazione del giudice

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 22 novembre 2018, n. 1295, depositata l’11 gennaio 2019, ha chiarito un aspetto piuttosto dibattuto in giurisprudenza in relazione all’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta. Nel caso di specie, il socio illimitatamente responsabile di una società di persone dichiarata fallita, è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare per aver trattenuto parte delle retribuzioni percepite per l’attività lavorativa prestata, senza autorizzazione del giudice delegato. In linea con il reato di bancarotta pre-fallimentare, anche l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione post-fallimentare è costituito dal dolo generico, secondo il quale non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. La Suprema Corte, nel richiamare il contenuto dell’art. 46 l.f., rammenta che il reato in parola sussiste per la parte di guadagno che eccede i limiti di quanto occorre per il mantenimento del fallito e della famiglia, limiti che devono essere fissati con decreto del giudice, tenendo conto della situazione personale e famigliare.