Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Il danno morale agli investitori č riconosciuto solamente se viene dimostrato il grave pregiudizio e il nesso causale tra la condotta e il danno patito

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 ottobre 2018, n. 1281, depositata il 18 gennaio 2019, ha confermato che nel caso in cui non venga riconosciuto, oltre al grave pregiudizio, il nesso causale tra condotta e danno patito, il sindaco non può essere ritenuto responsabile del danno non patrimoniale subito ex art. 2095 c.c. come conseguenza del reato di bancarotta semplice e preferenziale. Nel caso di specie, contrariamente a quanto deciso dalla Corte d’Appello, i Giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso presentato dal presidente del collegio sindacale di una società di gestione del risparmio, il quale era stato condannato a risarcire il danno morale lamentato da due investitori per la perdita del capitale sociale e la violazione della par condicio creditorum. Seguendo un particolare filone giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha spiegato che per poter riconoscere il danno non patrimoniale occorre considerare due importanti aspetti: in primo luogo, il pregiudizio non deve semplicemente rientrare tra i disagi e le ansie derivanti dalla vita quotidiana, ma deve riguardare uno sconvolgimento della vita del soggetto e la lesione di un diritto costituzionalmente garantito. Inoltre, è fondamentale provare il nesso di causalità tra la condotta del sindaco e il danno lamentato. In particolare, il diritto al risarcimento del danno morale riconosciuto a terzi investitori dagli artt. 2395 e 2407, comma 3, c.c. è sempre subordinato alla prova che il danno patrimoniale sia effetto diretto della condotta illecita e non semplicemente effetto riflesso del danno patrimoniale inferto dalla condotta illecita al patrimonio della società.