argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 febbraio 2020, n. 11883, depositata in data 18 giugno 2020, ha affermato che il credito vantato dal concessionario della riscossione per l’aggio è ammesso al passivo solo se l’attività di riscossione è iniziata e svolta prima della dichiarazione di fallimento, anche solo con la notifica della cartella di pagamento. In caso contrario, se tale attività non è stata avviata in data anteriore al fallimento, l’aggio non può essere ammesso al passivo, in quanto – in virtù del principio generale della cristallizzazione - sono opponibili alla procedura concorsuale solo i diritti di credito i cui elementi costitutivi si siano realizzati integralmente prima dell’apertura della procedura concorsuale.