Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2020 - La Suprema Corte torna sul rapporto tra fallimento e sequestro preventivo.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 gennaio 2020, n. 15776, depositata il 25 maggio 2020, è tornata sul tema – ancora controverso – dei rapporti tra fallimento e sequestro preventivo disposto sui beni della società fallita in conseguenza della commissione di reati tributari. Nel caso di specie – dove il sequestro preventivo dei conti correnti della fallita era intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento – la Suprema Corte ha dapprima precisato come, in considerazione del differente ambito operativo tra la procedura concorsuale e la misura cautelare reale, il criterio temporale non possa essere utilizzato quale canone interpretativo dirimente; in via generale, anche nel caso in cui la procedura fallimentare intervenga prima del sequestro, la stessa non ha effetti preclusivi rispetto all’operatività della misura cautelare: ferma restando la legittimazione del curatore ad impugnare i provvedimenti di sequestro, la misura ablatoria, stante il suo carattere obbligatorio e la finalità perseguita, deve essere fatta prevalere su tutti gli altri ed eventuali diritto di credito gravanti sul bene sequestrato, a prescindere dal momento in cui interviene il fallimento. L’unico limite all’operatività della confisca è rappresentato dell’eventuale appartenenza del bene a persona estranea al reato o l’esistenza di diritti di terzi in buona fede; in particolare – espone la Suprema Corte – soprattutto nell’ambito delle procedure concorsuali, il giudice penale, al fine di non arrecare pregiudizio alle concorrenti pretese creditorie, dovrà necessariamente circoscrivere l’area del profitto confiscabile, verificando se l’Erario – insinuandosi al passivo o in altra sede – abbia già proceduto, anche solo parzialmente, al recupero delle somme, tenuto conto che la confisca non opera per la parte che il contribuente si sia impegnato a versare all’Erario anche in presenza di sequestro.