Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/05/2020 - “Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione”: il tribunale fornisce una definizione.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 27 gennaio 2020, n. 1772, depositata il 28 gennaio 2020, ha stabilito che devono intendersi “atti eccedenti l’ordinaria amministrazione” di cui all’art. 167, comma 2, l.f. – soggetti alla preventiva autorizzazione del giudice delegato – gli atti idonei a incidere negativamente sull’entità e sulla consistenza del patrimonio del debitore, nonché a creare nuovi vincoli sullo stesso. Di contro, sono qualificabili come atti di ordinaria amministrazione quelli meramente conservativi e funzionali a prevenire la dissoluzione dell’impresa, in un’ottica di tutela dei creditori sociali. Pertanto – conclude il Tribunale – rientra negli atti di ordinaria amministrazione il conferimento di incarico professionale per la predisposizione del piano e della proposta concordataria, in quanto volto a prevenire la dissoluzione dell’impresa, salvo prova della non pertinenza e dell’eccedenza dell’incarico rispetto alle anzidette finalità conservative.