Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Inammissibile il sequestro preventivo sui beni del debitore in concordato anche nella previgente versione dell’art. 168 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: sequestro preventivo - concordato preventivo

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 novembre 2018, n. 1168, depositata il 17 gennaio 2019, è intervenuta in tema di concordato preventivo, precisando che il divieto ai creditori di «iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore», così come formulato nella previgente versione dell’art. 168 l.f. doveva, seppur non espressamente previsto, ritenersi esteso anche ad eventuali azioni cautelari. Deve, pertanto, essere assegnata mera natura chiarificatrice alla modifica intervenuta ad opera del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, che, dopo il riferimento alle azioni esecutive, ha aggiunto le parole «e cautelari». Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione del previgente art. 168 l.f., ha ritenuto inammissibile il ricorso per sequestro conservativo sui beni del debitore ammesso alla procedura concordataria, attesa la funzione di tale strumento cautelare di precostituire un vincolo sul bene del debitore e una garanzia patrimoniale per il creditore, con evidentemente impedimento all’adempimento del concordato preventivo.