Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - L’ordine di rilascio dell’immobile emesso dal giudice delegato è impugnabile ai sensi dell’art. 26 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 marzo 2019, n. 25025, depositata l’8 ottobre 2019, ha affermato che il decreto emesso dal giudice delegato di immediato rilascio dell’immobile deve essere impugnato, a pena di inammissibilità, dinnanzi al tribunale fallimentare, attraverso la proposizione di reclamo ai sensi dell’art. 26 l.f.; non è, pertanto, impugnabile con atto di opposizione all’esecuzione dinnanzi al tribunale territorialmente competente. La Suprema Corte ha, inoltre, ribadito come al giudice delegato sia riconosciuto il potere di emettere il provvedimento di immediata liberazione dell’immobile assoggettato a procedura concorsuale, modellato sull’art. 560 c.p.c., senza necessità del preliminare accertamento, in sede contenziosa, dell’esistenza o meno di un valido titolo – in capo all’occupante – opponibile alla massa dei creditori.