Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - In sede di concordato preventivo, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore sono validi, anche in assenza dell’autorizzazione prevista ex lege

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 ottobre 2019, n. 29912, depositata in data 18 novembre 2019, ha affermato che, nell’ambito del concordato preventivo, la stipula di un contratto di affitto d’azienda redatto dalla società in concordato non può essere annullata in assenza dell’autorizzazione del tribunale prevista ex lege, ma tutt’al più può risultare inopponibile nei confronti dei creditori. Infatti, in corso di concordato, il debitore – sotto la vigilanza del commissario giudiziale – continua nell’esercizio dell’attività d’impresa (c.d. “spossessamento attenuato”) e pertanto il compimento di atti di straordinaria amministrazione, anche se privi di autorizzazione, sono validi sebbene inefficaci verso i creditori anteriori al concordato.