Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

29/11/2019 - La curatela non può proseguire nel giudizio di opposizione promosso dalla società in bonis, poi dichiarata fallita

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 aprile 2019, n. 29327, depositata in data 13 novembre 2019, ha affermato che la curatela non può subentrare nella fase di opposizione a precetto, ex art. 615, comma 1, c.p.c. promossa dalla società in bonis, poi fallita, in violazione dell’art. 52, comma 2, l.f., secondo cui l’unica possibilità di accertare un credito è attraverso l’esame delle domande di ammissione al passivo. In particolare, nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato che il giudizio di opposizione a precetto avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile dalla corte d’appello, sul presupposto che la procedura non può riassumere il predetto giudizio in qualità di debitore opponente, poiché il principio di intangibilità dello stato passivo fallimentare non impugnato impedisce la facoltà di contestare l’esposizione debitoria con mezzi diversi da quelli previsti dalla legge fallimentare.