Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

13/11/2019 - Responsabilità dell’amministratore formale in caso di bancarotta fraudolenta documentale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 aprile 2019 n. 35093, depositata 31 luglio 2019, è stata chiamata ad esprimersi in tema di bancarotta fraudolenta documentale fornendo importanti chiarimenti sotto un duplice aspetto. Invero, la Suprema Corte ha anzitutto evidenziato che – seppur secondo il principio di colpevolezza di cui all’art. 27 della Costituzione debba essere esclusa l’automatica responsabilità dell’amministratore formale per gli atti sociali compiuti durante il periodo di carica ricoperto – in caso di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili ben può essere ritenuta la responsabilità dell’amministratore di diritto. Ciò in quanto è dovere di questi tenere e conservare le scritture contabili. In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha ribadito che, al fine di ravvisare il reato di bancarotta fraudolenta documentale, è richiesto l’accertamento alternativamente o del dolo specifico – in caso di distruzione o falsificazione dei libri contabili e delle scritture contabili – o del dolo generico – qualora l’imprenditore abbia tenuto le scritture contabili in modo da non permettere la ricostruzione del patrimonio sociale o del movimento degli affari.