Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/08/2019 - Agente della riscossione ammesso al passivo con privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 per la garanzia prestata

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 25 gennaio 2019, n. 14915, depositata il 31 maggio 2019, si è espressa in tema di privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 riconosciuto al credito per la restituzione delle somme corrisposte a titolo finanziamento, a supporto di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, nel caso di revoca degli interventi stessi. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che il credito per la garanzia prestata dall’agente della riscossione – quale gestore del fondo per le PMI per conto del Ministero dello Sviluppo Economico – a sostegno del finanziamento erogato da una banca all’impresa ed escussa a seguito della revoca del beneficio, deve essere ammesso al passivo del fallimento con grado di privilegio di cui all’ art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 (esso è preferito “a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”). Risulta, secondo la Suprema Corte, irrilevante che il finanziamento sia stato concesso da un istituto di credito, mentre rileva il sostegno pubblico accordato all’impresa, con necessità – in caso di revoca dei benefici – di recuperare “il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive”; in tale ottica, l’Agente della riscossione ricopre una posizione di rivalsa o di regresso, al fine di recuperare dall’impresa quanto erogato per effetto dell’escussione della garanzia prestata.