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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 14 settembre 2017, n. 764, depositata il 15 gennaio 2018, ha affermato che la tardiva produzione – solo in sede di reclamo ex art. 18 l.f. – da parte del creditore ricorrente per la dichiarazione di fallimento – dei documenti atti a dimostrare la sussistenza dei presupposti di fallibilità del debitore dichiarato fallito, non è da considerarsi inammissibile. In particolare, la Suprema Corte, richiamando una sua recente pronuncia – con la quale veniva anche statuito che il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni, di cui al comma 7 dell’art. 18 l.f., per la costituzione di parte resistente non determina la decadenza per quest’ultima dal diritto di opporsi al reclamo – ha ribadito la possibilità per il creditore ricorrente di produrre, per la prima volta in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui sopra.