argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 luglio 2017, n. 27143, depositata il 15 novembre 2017, ha statuito che l’intervenuta dichiarazione di fallimento non costituisce causa di interruzione del giudizio di legittimità in corso, non trovando applicazione – per i giudizi pendenti dinnanzi alla Suprema Corte – l’art. 43, comma 3, l.f., che, in tema di rapporti processuali pendenti al momento del fallimento, prevede che «l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo».