Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - La vendita di beni mobili effettuata tramite procedura competitiva non č paragonabile alla vendita volontaria

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 7 giugno 2017, n. 25329, depositata il 25 ottobre 2017, si è espressa in tema di vendite coattive ed ha affermato che, a seguito del pagamento del prezzo precedentemente offerto dall’acquirente in sede di aggiudicazione, la vendita dei beni ricompresi nell’attivo non può essere sospesa. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva rigettato la richiesta di sospensione della vendita di taluni beni proposta dalla società fallita ai sensi dell’art. 108 l.f. Le motivazioni alla base del rigetto riguardavano il fatto che, essendosi stato dato corso alla procedura competitiva – diversa dunque dalla vendita volontaria – e attesa la peculiarità che si trattasse di beni mobili, la traslazione del bene doveva considerarsi già avvenuta. Avverso tale decreto la società fallita aveva fatto ricorso in cassazione e, infine, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che la sospensione di una vendita ai sensi dell’art. 108 l.f. può avvenire soltanto in casi di grave motivo, circostanza non rilevata nel caso de quo.