Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - La revoca del fallimento non esonera la Corte d’Appello dall’esaminare anche il ricorso avverso il decreto che non ammetteva la società al concordato preventivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 25 ottobre 2017, n. 1893, depositata il 25 gennaio 2018, ha affermato che il ricorso presentato da una s.r.l. avverso il decreto che dichiara l’inammissibilità della società al concordato preventivo, nonché avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, deve essere, in entrambi i casi, esaminato dalla Corte d’Appello. Nel caso di specie, la s.r.l. in parola era stata dichiarata fallita e contestualmente non era stata ammessa alla procedura concordataria. Avverso tali provvedimenti, la società faceva ricorso presso la Corte di Appello che dichiarava la nullità della sentenza di fallimento. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Appello affermando che la stessa avrebbe dovuto esaminare entrambi i reclami; non solo dunque il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ma anche il reclamo avverso il decreto dichiarativo dell’inammissibilità alla procedura concordataria.