Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Conseguenze derivanti da atti a titolo gratuito

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 ottobre 2017, n. 1935, depositata il 17 gennaio 2018, ha affermato che i crediti che sorgono in relazione al compimento di atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti che sorgono a seguito dell’apertura del procedimento penale. Nel caso di specie, a seguito della condanna per bancarotta fraudolenta a carico dell’imputata, la procedura fallimentare aveva richiesto – e ottenuto – il sequestro conservativo di un bene immobile; tale bene, tuttavia, era già stato oggetto di un atto a titolo gratuito da parte dell’imputata – condannata poi in primo grado – in favore del figlio disabile, configurandosi, dunque, un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter del c.c. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla condannata avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo del bene disposto dalla Corte d’Appello di Firenze, affermando che gli atti a titolo gratuito come quello del caso esaminato, posti in essere dall’imputato a partire dal tempus commissi delicti, non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato.