Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - In tema di revoca del concordato rileva il mancato soddisfacimento dei creditori della società incorporanda e la mancata audizione di questi ultimi in ordine all’ammissione al concordato

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 25 ottobre 2017, n. 1181, depositata il 18 gennaio 2018, si è espressa in tema di concordato preventivo e ha affermato che lo stesso può essere revocato – e dunque dichiarato il fallimento della società – qualora, a seguito dell’ammissione al concordato, nonché a seguito dell’attuazione del progetto di fusione, l’unico bene dell’incorporanda venga liquidato a favore non più dei creditori di quest’ultima, bensì a favore dei creditori dell’incorporante. Nel caso di specie, la questione ha visto come protagoniste due società: l’incorporante – che richiedeva l’ammissione al concordato – e l’incorporanda, il cui unico bene, su cui gravava un’ipoteca, era appena stato oggetto di un’azione esecutiva individuale. Tuttavia, a seguito della fusione e del concordato, tale bene era confluito nel patrimonio dell’incorporante e, dunque, non era più nelle disponibilità del creditore ipotecario. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in ordine al ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d’appello che revocava il fallimento della società, ha cassato la sentenza di secondo grado ed ha affermato – in primo luogo – che l’anzidetto tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione il fatto che l’unico bene dell’incorporanda sarebbe stato liquidato in favore dei creditori dell’incorporante e – inoltre – che il suddetto tribunale aveva tantomeno tenuto in considerazione il fatto che i creditori dell’incorporanda non erano stati ascoltati in ordine all’ammissione al concordato e che, dunque, non era sufficiente l’opposizione di questi ultimi al concordato per tutelare adeguatamente i loro crediti.