Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/02/2018 - Liquidazione del compenso del curatore revocato per eccessiva lentezza

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 settembre 2017, n. 396, depositata il 10 gennaio 2018, ha stabilito che se le attività del curatore sono caratterizzate da lentezza, senza l’effettuazione di riparti nonostante la disponibilità di somme di denaro, il ritardo può comportare il rischio per la procedura di ricevere richieste di risarcimento da parte dei creditori e quindi il curatore può essere legittimamente revocato. La Suprema Corte precisa, inoltre, che a causa della carenza di professionalità, che ha comportato la sostituzione con altro curatore, nel rispetto del criterio di proporzionalità – in virtù dell’opera svolta e dei risultati conseguiti – al curatore revocato deve essere liquidato un compenso minimo.