Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Il pagamento dei compensi dell’amministratore può integrare la bancarotta preferenziale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 gennaio 2018, n. 3797, depositata il 26 gennaio 2018, ha stabilito – ai fini dell’accertamento del reato di bancarotta preferenziale, disciplinato dall’art. 216, comma 3, l.f. – che è necessaria una valutazione preliminare del carattere e del grado del credito che è stato pagato, nonché l’analisi dell’esistenza di altri crediti di rango potiore o equi-ordinato, sulla base delle regole civilistiche che disciplinano l’ordine dei privilegi (art. 2777 c.c.), in quanto sono queste le condizioni che integrano il presupposto dell’offensività della condotta, rilevante ai fini penalistici. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la norma sanziona la violazione della “par condicio creditorum” nella procedura fallimentare, quale espressione del principio inteso ad evitare disparità di trattamento, non giustificate dalle cause legittime di prelazione disciplinate dall’art. 2741 c.c.; pertanto – come nel caso in esame – deve essere punito il pagamento dei compensi all’amministratore, in presenza di crediti di grado superiore.