Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - La prededucibilità dei crediti dei professionisti nelle procedure di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 25 ottobre 2017, n. 1896, depositata il 25 gennaio 2018, ha stabilito – con riferimento al tema dei compensi a favore dei professionisti (nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f.) – che gli stessi, nel successivo fallimento, devono essere classificati come crediti prededucibili. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato come la predetta procedura possa essere accostata a quella del concordato preventivo. D’altronde – anche in presenza di spazi di autonomia privata accordati alle parti – lo stesso rientra tra gli istituti disciplinati dal diritto fallimentare. E, per effetto dell’accostamento alla procedura di concordato preventivo, l’intervenuto fallimento dell’impresa non incide sulla classificazione del credito del professionista, in quanto la funzionalità di accesso alla procedura deve essere riconosciuta “de plano”, senza che, ai fini di tale riconoscimento, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.