argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 15 gennaio 2019, n. 6929, depositata l’11 marzo 2019, ha affermato che – nell’ambito di restituzione delle somme a seguito dello scioglimento di un contratto preliminare – l’indennizzo riconosciuto all’acquirente deve considerare sia il danno emergente, sia il lucro cessante. Se lo scioglimento avviene a seguito di un’autorizzazione del giudice delegato, il risarcimento – riconosciuto al chirografo – dovrà essere calcolato secondo i criteri generali dell’art. 1223 c.c. e dovrà, in ogni caso, ricostituire il patrimonio del creditore nei termini in cui si sarebbe trovato se non fosse intervenuto lo scioglimento, in forza del principio di cristallizzazione dei crediti. In aggiunta, può essere riconosciuto anche un rimborso per danno da lucro cessante, ovvero la differenza tra il valore del bene al momento in cui l’inadempimento è divenuto definitivo e il prezzo di acquisto pattuito. La Suprema Corte precisa – tuttavia – che questo metodo di determinazione del lucro cessante non può considerarsi universale: ciascun giudice è tenuto a verificare, nell’ambito del proprio procedimento, la specificità di ogni caso, riconoscendo eventualmente altri pregiudizi rappresentati dal danneggiato e non compensati con il danno emergente riconosciuto al passivo.