Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Ai sensi dell’art. 112 l.f., il creditore chirografario non concorre alle ripartizioni anteriori alla propria ammissione al passivo fallimentare, salvo che il ritardo nella presentazione della domanda di ammissione sia dipeso da una causa ad egli non imputabile

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 febbraio 2019, n. 8977, depositata il 29 marzo 2019, è stata chiamata ad esprimersi in tema di ammissione tardiva ex art. 101 l.f. del credito chirografario, focalizzandosi – in particolare – su quanto stabilito dall’art. 112 l.f. Ai sensi del suddetto articolo, i creditori ammessi a norma dell’art. 101 l.f. concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione, in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione e salvo che il ritardo sia dipeso da una causa ad essi non imputabile. La Suprema Corte ha pertanto affermato che, ai sensi dell’art. 112 l.f., il creditore ammesso tardivamente al passivo – nel caso esaminato, in conseguenza di un accordo transattivo tra il creditore e la curatela a seguito dell’azione revocatoria da parte del curatore – non fosse legittimato a concorrere alla ripartizione precedente alla propria ammissione, richiamando per la non imputabilità del ritardo il medesimo concetto di cui all’art. 1218 c.c., che suppone l’assenza di un comportamento colpevole del soggetto, caratterizzato da incuria , negligenza, trascuratezza e malafede.