Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

02/07/2019 - Il compenso per prestazioni di straordinaria amministrazione, svolte senza l’autorizzazione del giudice e dopo la mancata omologa del concordato, non può essere ammesso al passivo fallimentare

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 dicembre 2018, n. 10494, depositata in data 15 aprile 2019, ha chiarito che la domanda di ammissione presentata da un professionista per un’attività svolta successivamente alla mancata omologa del concordato preventivo non può essere accolta, in quanto – senza l’autorizzazione del Giudice Delegato – il professionista aveva posto in essere atti di straordinaria amministrazione, inopponibili alla massa fallimentare. Tra gli altri aspetti, le tempistiche dell’amministrazione finanziaria rispetto a quelle della procedura, oltre al rifiuto ad addivenire ad una transazione, avevano convinto il giudice a non autorizzare la nomina del commercialista, la quale era – tuttavia – necessaria ai sensi dell’art. 167 l.f. poiché si trattava di misure straordinarie e che avrebbero influito significativamente sul patrimonio destinato ai creditori concorsuali.