argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 26 marzo 2019, n. 13006, depositata in data 15 maggio 2019, ha affermato la piena efficacia probatoria delle buste paga per l’ammissione al passivo fallimentare del credito da esse derivante, purché queste siano munite dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 2, l. n. 4/1953 e, quindi, alternativamente della firma, della sigla o del timbro del datore di lavoro. La Suprema Corte, ribadendo l’obbligo da parte del datore di lavoro di istituire e tenere regolarmente il libro unico del lavoro e le sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza, rammenta che dal combinato disposto di cui all’art. 39 del d.l. n. 112/2008 e di cui all’art. 2 della l. n. 4/1953, le buste paga consegnate al lavoratore corrispondono al contenuto del libro unico e, quindi, alle stesse deve riconoscersi valore probatorio.