Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2018 - Credito ipotecario: il sė della Corte di Cassazione in ordine alla revoca della garanzia erogata dalla banca

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 ottobre 2017, n. 2816, depositata il 6 febbraio 2018, ha affermato che l’ipoteca erogata dalla banca può essere revocata ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c. Nel caso di specie, il credito ipotecario era stato ammesso al passivo della società debitrice in via chirografaria; pertanto, avverso tale decreto, la banca presentava opposizione ex art. 98 e 99 l.f., che veniva successivamente accolta dal Giudice di secondo grado, sulla base del fatto che l’ipoteca non poteva essere revocata, tanto più che il contratto di mutuo fondiario su cui si basava l’ipoteca era stato in ogni caso riconosciuto nel passivo fallimentare, anche se solamente al chirografo. Avverso la sentenza di secondo grado, il fallimento presentava ricorso in Cassazione, asserendo – al contrario – la revocabilità dell’ipoteca. La Suprema Corte, ha accolto il ricorso affermando che la revoca dell’ipoteca è possibile nella misura in cui non venga contestata l’esistenza del credito ipotecario bensì venga soltanto richiesto l’accertamento della reale finalità del finanziamento formalmente erogato.