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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 5 febbraio 2018, n. 2739, ha affermato che l’adesione del creditore all’accordo di ristrutturazione dei debiti non compromette la possibilità del creditore stesso di essere risarcito del danno subito. Nel caso di specie, il creditore in parola aveva espresso parere favorevole alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti di una società a responsabilità limitata, successivamente dichiarata fallita; tuttavia, quest’ultima, non manteneva fede all’accordo arrecando – dunque – un danno al creditore, il quale chiedeva pertanto ammissione al passivo. Orbene, il tribunale rigettava tale opposizione sulla base del fatto che il creditore, accettando l’accordo di ristrutturazione dei debiti, avrebbe implicitamente rinunciato ai diritti di risarcimento, in quanto avrebbe dovuto sapere quali sarebbero state le conseguenze dell’accettazione della proposta. Presentato ricorso in Cassazione, la Suprema Corte ha infine cassato il decreto del tribunale, affermando che la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e il successivo piano devono essere considerati due elementi distinti e che, pertanto, il fatto che il creditore avesse, in primo luogo, aderito alla proposta di accordo non comportava come conseguenza che lo stesso dovesse essere a conoscenza dei dettagli del successivo piano.